Art. 1721 – Diritto del mandatario sui crediti

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo 1705 comma 2; 2761 comma 2(1).

Note

(1)

Nonostante il dettato di tale norma e dell’art. 2761, comma 2 c.c., si ritiene che non si tratti di un privilegio ma della facoltà del mandatario di dedurre in via anticipata quanto gli spetta. Inoltre, poichè la norma si sostanzia in un limite alla possibilità del mandante di sostituirsi al mandatario prevista in tema di mandato senza rappresentanza (v. 1705, comma 2 c.c.), secondo alcuni essa si applica solo a tale tipo di mandato (1705 c.c.).

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