(1)Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario 1712, dell’affare per il quale è stato conferito(2);
2) per revoca da parte del mandante 1723 ss.;
3) per rinunzia del mandatario 1727;
4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione 415 ss. del mandante o del mandatario 1723; 1728. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi 184 disp. att..
Note
(1)
Alle cause speciali qui elencate, da considerarsi tipiche del mandato e, quindi, tassative, si aggiungono quelle previste in via generale dalla disciplina sul contratto, quali, ad esempio, l’annullamento (1425 ss. c.c.) o la rescissione (1447 ss. c.c.).
(2)
Si tratta del termine di efficacia che, se viene raggiunto senza adempimento del mandato, determina l’estinzione del contratto.