Art. 1728 – Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Quando il mandato si estingue per morte(1) o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo(2).

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità 1425 del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante 1712 e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze(3).

Note

(1)

Alla morte può equipararsi la dichiarazione di morte presunta (v. 58 ss. c.c.) ma non la semplice scomparsa (v. 48 ss. c.c.).

(2)

Il pericolo deve sussistere quando si verifica l’evento che colpisce il mandante.

(3)

L’inadempimento di tali obbligazioni comporta il diritto al risarcimento del danno per il mandante (1223 c.c.).

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