Gli atti che il mandatario(1) ha compiuti prima di conoscere(2) l’estinzione del mandato(3) sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi 1326.
Note
(1)
La norma si applica al mandato con rappresentanza (1704 c.c.) e senza rappresentanza (1705 c.c.).
(2)
La conoscenza può essere raggiunta in qualsiasi modo. Ad essa viene equiparata l’ignoranza colpevole.
(3)
Si tratta di tutte le cause di estinzione, esclusa la revoca per la quale la conoscenza è garantita da un meccanismo apposito, cioè l’onere di comunicazione.