Art. 173 – Amministrazione

L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.

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