Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente(1) si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari(2)(3).
Note
(1)
Si tratta del c.d. mandato congiuntivo (1716, comma 1 c.c.).
(2)
Se la causa di estinzione è una di quelle previste dall’art. 1728, comma 2 c.c., è discutibile se gli obblighi ivi previsti ricadano sui suoi eredi ovvero sugli altri mandatari.
(3)
Se, invece, il mandato è disgiuntivo, (v. 1716 c.c.) opera la regola opposta.