Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo “star del credere” risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare 1715(1). In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare(2). In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.
Note
(1)
La clausola in esame è quella con cui il commissionario si fa garante, verso il committente, dell’esito positivo dell’affare. In tal caso risponde con il proprio patrimonio quale fideiussore (1936 c.c.).
(2)
Cioè in base alle tariffe professionali (1709, 1740 c.c.).