Art. 1737 – Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato 1703 con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante(1), o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto 1678(2) con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie(3)(4)(5).

Note

(1)

Si tratta, quindi, di un mandato con o senza rappresentanza (1705 c.c.). Inoltre, si tratta di un contratto consenuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.).

(2)

In linea generale si ritiene che il contratto di trasporto che lo spedizioniere si impegna a concludere possa avere ad oggetto solo beni e non persone (1678, 1683 ss. c.c.).

(3)

La fattispecie deve essere tenuta distinta dal contratto di trasporto (1678 c.c.): in quest’ultimo il vettore si obbliga ad eseguire lo spostamento, nella spedizione lo spedizioniere si obbliga a concludere il contratto di trasporto e gli adempimenti connessi, quali ad esempio l’imballaggio della merce o il suo deposito (1766 c.c.). Inoltre, la spedizione è diversa dalla commissione (1731 c.c.) per lo specifico oggetto.

(4)

Richiamando, quale norma generale in tema di mandato, l’art. 1705, comma 2 c.c., si ritiene che il committente possa sostituirsi allo spedizioniere ed esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto agendo direttamente nei confronti del vettore.

(5)

Tale disposizione è stata modificata dall’art. 30-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

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