Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto 1678 col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione(1), rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute(2) e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata 1685(3).
Note
(1)
Anche in tal caso si tratta di una ipotesi di recesso unilaterale, che si perfeziona quando la dichiarazione del mittente giunge a conoscenza dello spedizioniere (1723, 1734 c.c.).
(2)
Di tutte le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.
(3)
Anche tale rimborso si atteggia quale indennizzo da atto lecito.