Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività(1) 1748, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro(2)(3).
Note
(1)
La norma è interpretata anche nel senso che al preponente non è consentito nemmeno riservarsi, per quella zona e per quel ramo di attività, di trattare personalmente con i terzi.
(2)
Anche tale esclusiva è intesa in senso estensivo, pertanto l’agente non può agire nemmeno quale produttore in proprio dei beni.
(3)
La violazione dei diritti di esclusiva previsti dalla norma genera responsabilità contrattuale a carico delle parti (1218 ss. c.c.).