Art. 1743 – Diritto di esclusiva

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività(1) 1748, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro(2)(3).

Note

(1)

La norma è interpretata anche nel senso che al preponente non è consentito nemmeno riservarsi, per quella zona e per quel ramo di attività, di trattare personalmente con i terzi.

(2)

Anche tale esclusiva è intesa in senso estensivo, pertanto l’agente non può agire nemmeno quale produttore in proprio dei beni.

(3)

La violazione dei diritti di esclusiva previsti dalla norma genera responsabilità contrattuale a carico delle parti (1218 ss. c.c.).

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