(1)Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto 2125, 2596. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale 1748(2). L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto 1751. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente(3).
Note
(1)
Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 5, D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303.
(2)
L’indennità quindi, non è una provvigione (1748 c.c.) bensì un ristoro per il pregiudizio derivante dall’esercizio di un atto lecito.
(3)
Comma inserito dall’art. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), a decorrere dal 1° giugno 2001. A norma dell’art. 23 della stessa legge, le disposizioni di cui a tale comma “si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali”.