Art. 1752 – Agente con rappresentanza

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti(1).

Note

(1)

In tale ipotesi, a differenza della situazione ordinaria (1742 c.c.), l’agente agisce quale mandatario con rappresentanza: si parla di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio. Ad egli, pertanto, si applicano anche le norme dettate in tema di mandato con rappresentanza (1704 ss. c.c.) ed in tema di procura (1387 c.c.). In particolare, i contratti che egli conclude sono stipulati in nome e per conto del preponente, che ne diviene parte sin dall’inizio.

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