Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione(1), in quanto non siano derogate dalle norme corporative o(2) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
Note
(1)
In considerazione della natura di parziale autonomia che caratterizza l’operato dell’agente (1742 c.c.), la norma si riferisce agli agenti c.d. in gestione libera, cioè autonomi in quanto non inquadrati come dipendenti dalla compagnia di assicurazione, c.d. agenti in economia (v. 1903 c.c.).
(2)
L’espressione “dalle norme corporative o” è da ritenersi abrogata dal D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.