Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori(1), ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione 1755(2).
Note
(1)
L’ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non dà loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.
(2)
Si tratta di obbligazione divisibile (1314 c.c.).