Art. 1759 – Responsabilità del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note(1), relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso 1746(2).

Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite 2008.

Note

(1)

Si tratta delle circostanze che il mediatore conosce e di quelle che avrebbe dovuto conoscere con la diligenza ordinaria (1176 c.c.).

(2)

Il mediatore deve comunicare le circostanze di carattere economico attinenti all’affare (tra le quali importante è la solvibilità delle parti) nonché quelle relative alle condizioni personali delle parti stesse (come ad esempio l’eventuale incapacità di una di esse che renda il contratto annullabile, v. 1425 c.c.) o del bene.

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