Art. 1760 – Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve 1764:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione 1522, finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce(1);

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero(2);

3) annotare su apposito libro 2214 gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento, e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Note

(1)

Quindi, finchè viene stabilito che la merce è conforme al campione ovvero finchè si prescrive il diritto ad agire per la risoluzione (1453 c.c.) volta a far valere la difformità.

(2)

Ciò consente di ottenere una prova per il portatore dei titoli per le ipotesi, ad esempio, di furto o smarrimento di essi.

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