Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve 1764:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione 1522, finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce(1);
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero(2);
3) annotare su apposito libro 2214 gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento, e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Note
(1)
Quindi, finchè viene stabilito che la merce è conforme al campione ovvero finchè si prescrive il diritto ad agire per la risoluzione (1453 c.c.) volta a far valere la difformità.
(2)
Ciò consente di ottenere una prova per il portatore dei titoli per le ipotesi, ad esempio, di furto o smarrimento di essi.