Art. 1775 – Restituzione dei frutti

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti 821(1).

Note

(1)

Diversamente, per i frutti percipiendi la norma deve essere coordinata con l’art. 1768 c.c. che pone sul depositario il dovere di custodia con l’ordinaria diligenza.

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