Art. 1776 – Obblighi dell’erede del depositario

L’erede del depositario, il quale ha alienato(1) in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto 1811(2). Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante 1203(3).

Note

(1)

La norma fa riferimento ad un’alienazione a titolo oneroso mentre per l’ipotesi di alienazione gratuita (ad esempio per donazione, v. 769 c.c.) si discute tra l’applicazione dell’art. 2038 del c.c. e il riconoscimento di una responsabilità contrattuale in capo al depositario (1218 c.c.).

(2)

La buona fede deve essere provata dall’erede e la sua sussistenza esclude, di fatto, ogni responsabilità dell’erede, che non risponde dell’eventuale danno.

(3)

Tale periodo esprime una ipotesi di surrogazione legale (v. 1203 c.c.).

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