Il depositario deve restituire la cosa al depositante(1) o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario 1836.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa 948 o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante 1012, 1586(2), e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo 109 c.p.c.(3). In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Note
(1)
Questi può anche non essere il proprietario e la sola qualifica di depositante ne legittima il diritto alla riconsegna.
(2)
Da questo momento, inoltre, il depositario non può più restituire la cosa al depositante.
(3)
In questo caso si ha l’estromissione dell’obbligato (109 c.p.c.) dal giudizio instaurato dal terzo.