I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi(1) costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa(2).
Note
(1)
La differenza con l’articolo precedente riguarda la gestione dell’azienda (tanto impresa individuale, quanto società di persone), qui operata da uno solo dei coniugi: i beni aziendali e gli incrementi entreranno nella comunione differita in ragione della libertà di reddito individuale perdurante il regime patrimoniale dei coniugi, che cade con lo scioglimento dello matrimonio, esigendosi un calcolo contabile di quanto prodotto in costanza dello stesso.
(2)
Dovrà operarsi una valutazione complessiva, che tenga conto di possibili incrementi ravvisati al momento dello scioglimento della comunione, nell’ottica di riconoscere eventuali diritti al coniuge estraneo alla gestione, ma che permise anche solo con il lavoro domestico lo svolgimento della stessa.