Art. 1783 – Responsabilità per le cose portate in albergo

(1)Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;

2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio(2);

3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio(3).

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata(4).

Note

(1)

Tale articolo è stato così modificato dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2)

E’ necessario, in tal caso, che la custodia avvenga fuori dall’albergo: se avviene in albergo si ricade nella previsione di cui all’art. 1784 c.c..

(3)

Ad esempio, il bagaglio lasciato dal cliente dopo la scadenza del contratto e prelevato prima di ripartire; non, però, quello dimenticato, perchè in tal caso manca il contratto di deposito e può configurarsi solo un illecito aquiliano (v. 2043 c.c.).

(4)

Si tratta del prezzo complessivo della camera. Tuttavia, se il danno è ascrivibile alla colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari, la limitazione non opera (v. 1785 bis c.c.).

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