(1)Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio(2);
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio(3).
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata(4).
Note
(1)
Tale articolo è stato così modificato dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2)
E’ necessario, in tal caso, che la custodia avvenga fuori dall’albergo: se avviene in albergo si ricade nella previsione di cui all’art. 1784 c.c..
(3)
Ad esempio, il bagaglio lasciato dal cliente dopo la scadenza del contratto e prelevato prima di ripartire; non, però, quello dimenticato, perchè in tal caso manca il contratto di deposito e può configurarsi solo un illecito aquiliano (v. 2043 c.c.).
(4)
Si tratta del prezzo complessivo della camera. Tuttavia, se il danno è ascrivibile alla colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari, la limitazione non opera (v. 1785 bis c.c.).