Art. 1784 – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore

(1)La responsabilità dell’albergatore è illimitata(2):

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia(3);

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore(4); egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi(5) o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Note

(1)

Tale articolo è stato così modificato dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2)

Non sussiste, cioè, alcun limite alla somma che egli sarà tenuto a corrispondere, a differenza di quanto accade ai sensi dell’art. 1783 c.c..

(3)

In tal caso, può anche mancare una esplicita dichiarazione negoziale di deposito ma deve, comunque, risultare oggettivo e non equivoco l’intento del depositante in tal senso.

(4)

La norma configura un obbligo di contrarre a carico dell’albergatore ed utilizza una definizione generale, suscettibile di essere precisata nelle singole ipotesi concrete. Ad esempio, possono essere considerati valori i gioielli, una macchina fotografica ma anche un computer.

(5)

Il concetto è inteso in senso lato e non coincide con quello di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

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