Art. 1786 – Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili(1).

Note

(1)

Per stabilire quali ipotesi siano assimilabili si deve considerare che la norma è volta a proteggere colui che non può tenere con se uno o più oggetti, ad esempio bagagli, quando usufruisce di un servizio. Pertanto se ne esclude l’applicabilità, ad esempio, alla consumazione al bar fatta in piedi.

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