Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge 185, 217:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento(1);
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione 769 o successione 456, quando nell’atto di liberalità o nel testamento 587 non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione(2);
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori(3);
d) i beni che servono all’esercizio della professione 2084, 2222del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione(4);
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno(5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa(6);
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto(7) 2647 comma 1.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge(8).
Note
(1)
Pur essendo l’elencazione tassativa, la lettera a) configura una esclusione estensibile in ragione della ratio temporale: tutto ciò che il coniuge già possedeva o abbia acquistato senza richiedere il sacrificio comune, poiché in epoca antecedente al matrimonio, non sarà oggetto di comunione.
(2)
La donazione comprende qualsiasi tipo di liberalità, quindi anche le donazioni indirette.
(3)
In base all’utilizzo effettivo del bene, destinato ad uno solo dei coniugi (l’orologio maschile, la collana, i prodotti di bellezza, etc.) si potrà desumerne il carattere di bene strettamente personale.
(4)
Non possono essere ricompresi i beni destinati, ex artt. 177 e 178 alla conduzione di una azienda facente parte della comunione. Per il resto, vige sempre il criterio della destinazione concreta, per cui andrà verificata la funzionalità rispetto alla professione (ad es. i libri nella biblioteca di casa, di una materia giuridica piuttosto che medica delineeranno l’appartenenza al coniuge giurista piuttosto che medico o psicologo).
(5)
Archetipo ne è l’indennità assicurativa erogata in seguito ad un sinistro stradale, che ha funzione riparatoria dei danni (fisici, ma anche morali-esistenziali) subiti personalmente dal coniuge leso nell’illecito (e di cui ai fondamentali artt. 1223, 2043 ss. c.c.).
(6)
Si allude, con formulazione onnicomprensiva, ad ogni tipo di rendita erogabile da persone o enti, che siano pubblici o privati (assicurazioni, istituti previdenziali, etc.) a seguito della perdita della capacità lavorativa.
(7)
Questi beni (esclusivamente mobili) derivano da un trasferimento dei beni succitati, e ne sono appunto l’investimento attuato con la vendita o lo scambio di beni già esclusi dalla comunione; per analogia, lo stesso denaro ricavato ma non reinvestito permarrà nei beni esclusi perché personali.
(8)
Nel secondo comma dell’art. 179 si delinea la possibilità di escludere dalla comunione determinati beni immobili, o mobili registrati, mediante l’apposizione in sede di atto di acquisto della dichiarazione di esclusione; atto di acquisto cui dovrà necessariamente partecipare l’altro coniuge. L’effetto risultante sarà l’opponibilità ai terzi, ai sensi dell’art. 2647 del c.c..