La fede di deposito 1790 e la nota di pegno 1791 possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (1).
Note
(1)
Dal momento della emanazione di tali documenti i diritti sui beni cui essi si riferiscono si possono esercitare solo mediante i titoli stessi.