Art. 1792 – Intestazione e circolazione dei titoli

La fede di deposito 1790 e la nota di pegno 1791 possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (1).

Note

(1)

Dal momento della emanazione di tali documenti i diritti sui beni cui essi si riferiscono si possono esercitare solo mediante i titoli stessi.

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