Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio 1771 (1).
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci (2), depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate (3).
Note
(1)
Trattasi di deposito sostitutivo che realizza un’ipotesi di pegno irregolare. Il deposito effettuato dopo la scadenza dell’obbligazione, invece, libera il depositario in quanto i magazzini generali sono considerati legittimati a ricevere l’adempimento (1188 c.c.).
(2)
Ciò crea una eccezione alla regola per cui il pegno è indivisibile (2799 c.c.).
(3)
Poichè i magazzini generali rispondono del corretto ritiro della merce, essi possono anche rifiutarlo se ritengono non sussistenti i requisiti previsti, ad esempio se considerano le merci non fungibili o nutrono fondati dubbi sulla validità della fede di deposito (1790 c.c.).