Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto(1) alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria(2), può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza 68 l. camb.; 60 l. ass.; 53 l.f..
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza 1515; 83 disp. att..
Note
(1)
Si tratta del creditore che, alla scadenza dell’obbligazione, non ha ricevuto l’adempimento.
(2)
Si vedano gli articoli 68 e seguenti del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. Il protesto è un atto pubblico (2699 c.c.) con cui si certifica la presentazione del titolo ed il rifiuto di accettare o pagare.