Art. 1796 – Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto(1) alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria(2), può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza 68 l. camb.; 60 l. ass.; 53 l.f..

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza 1515; 83 disp. att..

Note

(1)

Si tratta del creditore che, alla scadenza dell’obbligazione, non ha ricevuto l’adempimento.

(2)

Si vedano gli articoli 68 e seguenti del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. Il protesto è un atto pubblico (2699 c.c.) con cui si certifica la presentazione del titolo ed il rifiuto di accettare o pagare.

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