Art. 1797 – Azione nei confronti dei giranti

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno 1796, 2012.

I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria(1) e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate 94 l. camb..

Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate 1796.

Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni 2934(2).

Note

(1)

Si vedano gli articoli 49 ss. e 94 ss. del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1699 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

(2)

Si discute se il termine decorra dalla vendita o dalla scadenza dell’obbligazione.

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