Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno 1796, 2012.
I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria(1) e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate 94 l. camb..
Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate 1796.
Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni 2934(2).
Note
(1)
Si vedano gli articoli 49 ss. e 94 ss. del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1699 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
(2)
Si discute se il termine decorra dalla vendita o dalla scadenza dell’obbligazione.