Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato(1). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.
Note
(1)
Vedi artt. 1710 e ss.