Art. 18 – Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato(1). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

Note

(1)

Vedi artt. 1710 e ss.

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