Art. 19 – Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33(1), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Note

(1)

Ovviamente il riferimento deve ora intendersi fatto al registro prefettizio introdotto con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e tenuto presso le prefetture (ora U.T.G.), o in alternativa al registro regionale per gli enti che operano in materie di competenza regionale.

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