Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33(1), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Note
(1)
Ovviamente il riferimento deve ora intendersi fatto al registro prefettizio introdotto con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e tenuto presso le prefetture (ora U.T.G.), o in alternativa al registro regionale per gli enti che operano in materie di competenza regionale.