Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra(1) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato(2), con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta(3)(4).
Il comodato è essenzialmente gratuito 1571(5).
Note
(1)
Colui che riceve la cosa è il comodatario che, giuridicamente, consegue una detenzione qualificata autonoma, in quanto acquisisce la materiale disponibilità del bene nel proprio interesse (v. 1140 c.c.). Di conseguenza, egli può agire con l’azione di reintegrazione anche contro il comodante (1168 c.c.). Inoltre, quale detentore, se il mutuatario aliena il bene a terzi, la sua condotta configura una appropriazione indebita (646 c.p.).
(2)
Il comodatario ha facoltà di servirsi del bene, ciò che distingue tale fattispecie dal deposito (1766 c.c.). Il prestito è fatto, comunque, per un uso o per un tempo specifici; se, invece, non è determinato il tempo, si parla di comodato precario (v. 1810 c.c.).
(3)
Poiché il comodatario è tenuto a restituire la medesima cosa ricevuta, esso ha ad oggetto necessariamente cose inconsumabili le quali, cioè, per essere utilizzate, non abbisognano di essere distrutte ovvero non comportano la necessità che il soggetto se ne spogli. Ciò distingue il comodato (prestito d’uso) dal mutuo (prestito di consumo, v. 1813 c.c.): il mutuatario diviene proprietario del bene concesso a mutuo ed è tenuto a restituire il tantundem eiusdem generis.
(4)
Il comodato è un contratto reale, ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.). Inoltre, si tratta di un contratto unilaterale, cioè con obbligazioni a carico di una sola parte (1333 c.c.): si discute, però, se si tratti dell’obbligazione del comodatario di rendere il bene dopo l’uso o il tempo pattuito ovvero di quella del comodante di non pretendere la restituzione prima della scadenza.
(5)
Se viene previsto un compenso, non si tratta più di comodato, ma di locazione (1571 c.c.), salvo che il compenso sia molto basso. Inoltre, si ammette la possibilità di gravare il comodatario di un onere, atteso che ciò non costituisce un corrispettivo (ad esempio nel caso in cui, a fronte del prestito di una vettura ad un amico, questi la rifornisca del carburante).