Art. 1804 – Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire 1177 e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia 1176(1). Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa 1805.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa(2), oltre al risarcimento del danno 1218, 1819, 1820.

Note

(1)

Il comodatario, in particolare, deve conservare la cosa in modo che possa essere restituita al comodante, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti (v. 1808 c.c.).

(2)

Se si ritiene che il contratto preveda l’obbligazione restitutoria a carico del comodatario, la norma configura un’ipotesi di risoluzione per inadempimento; se, invece, si costruisce la fattispecie nel senso che l’unica obbligazione grava sul comodante (e si tratterebbe del dovere di non esigere la restituzione del bene prima della scadenza) si deve concludere che la norma delinea un diritto di recesso (1373 c.c.) a favore del comodante stesso (v. 1803 c.c.).

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