Il comodatario è responsabile se la cosa perisce(1) per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile 1218 della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito 1221(2).
Note
(1)
Per il caso del solo deterioramento si veda l’art. 1807 c.c..
(2)
Si veda, in generale, il principio della perpetuatio obligationis di cui all’art. 1221 c.c..