Art. 181 – Rifiuto di consenso

(1)Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice(2) per ottenere l’autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell’atto è necessaria(3) nell’interesse della famiglia o dell’azienda che a norma della lettera d) dell’articolo 177 fa parte della comunione(4).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 60 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Relativamente alla competenza, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art. 38 co. II delle disp. att., e pertanto sarà competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia.

(3)

L’autorizzazione del giudice alla stipula dell’atto dovrà riguardare provvedimenti assolutamente necessari ed urgenti per l’interesse della famiglia o dell’azienda familiare.

(4)

Il rifiuto illegittimo di uno dei coniugi potrebbe configurare l’applicabilità dell’art. 193 del c.c., nel caso la mala gestio della comunione pregiudichi o anche solo metta in serio pericolo gli interessi della stessa o dell’altro coniuge.

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