Art. 1811 – Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine(1), può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

Note

(1)

La norma si applica sia per l’ipotesi in cui il comodato sia previsto a termine sia per il caso di comodato c.d. precario (1810 c.c.).

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