Art. 1812 – Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario 798, 1710, 1768, 1821, 2030(1).

Note

(1)

Si ritiene che si tratti di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale (2043), analogamente a quanto accade in tema di donazione (v. 798). Essa sorge solo al ricorrere dei presupposti di cui alla norma: pertanto, non sorge se il comodante non conosceva il vizio e nemmeno se il comodatario lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo con al diligenza ordinaria (1176).

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