Art. 1813 – Nozione

(1)Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra(2) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili 810, 1818 e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità(3)(4).

Note

(1)

Si discute il contratto sia reale o consensuale: secondo l’opinione prevalente si tratta di contratto reale, mentre nell’ipotesi di cui alla promessa di mutuo (1822 c.c.) si tratterebbe di fattispecie consensuale. Inoltre, la stipula produce effetti reali se si considera la prestazione del mutuante, poiché egli trasferisce al mutuatario la proprietà del denaro (1814 c.c.), mentre a carico di quest’ultimo sorge una obbligazione restitutoria.

(2)

Si discute se sia necessaria la vera e propria “traditio” del bene o se sia sufficiente che esso venga messo a disposizione del mutuatario.

(3)

Poiché si tratta di un contratto di durata, è necessario che venga stabilito un termine per la restituzione (v. 1816 c.c.).

(4)

Particolare ipotesi è quella del mutuo c.d. di scopo nel quale viene concessa una somma con l’obbligo di utilizzarla per un preciso scopo (ad esempio, finanziamenti agevolati per acquistare la prima casa): lo scopo, cioè, entra nella causa del contratto. In caso di uso della somma per un fine diverso, si ritiene che il mutuante possa agire per la risoluzione per inadempimento (1453 c.c.) se il mutuo è oneroso, mentre in caso di mutuo gratuito si ritiene che si possa ritenere sussistente una condizione risolutiva (1360, 2 c.c.).

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