Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore(1), questi è tenuto a pagarne il valore(2), avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Note
(1)
Il concetto di impossibilità o notevole difficoltà è specificato considerando la previsione dell’art. 1256 c.c..
(2)
Si tratta di una eccezione a quanto disciplina l’art. 1813 c.c..