Art. 1819 – Restituzione rateale

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze(1), l’immediata restituzione dell’intero.

Note

(1)

Cioè considerando la gravità dell’inadempimento (1455).

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