Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto(1).
Note
(1)
A differenza di quanto disposto in via generale per il contratto (1455 c.c.) e, nello specifico, per il mancato pagamento di una sola rata (1819 c.c.), in tal caso la risoluzione prescinde dall’importanza dell’inadempimento.