Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito(1).
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Note
(1)
Pertanto se il saldo positivo a favore di una delle parti è superiore alla somma originariamente garantita è solo tale somma che continua, al saldo, ad essere garantita.