Art. 1828 – Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito(1).

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Note

(1)

Pertanto se il saldo positivo a favore di una delle parti è superiore alla somma originariamente garantita è solo tale somma che continua, al saldo, ad essere garantita.

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