Se non risulta una diversa volontà delle parti(1), l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume(2) fatta con la clausola “salvo incasso”(3). In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa(4). Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore 1267.
Note
(1)
Le parti, naturalmente, sono quelle del contratto di conto corrente: in particolare, qui, rimettente è colui che fa la rimessa di un proprio credito verso un terzo (che rimane tale) e ricevente è la sua controparte.
(2)
La presunzione è relativa (2727 c.c.) proprio perché è ammessa una diversa volontà delle parti: spetterà alla parte che vi ha interesse dimostrare che vi era un differente accordo (2697 c.c.)
(3)
La clausola opera quale condizione risolutiva mista (1353 c.c.) della titolarità del credito: questo passa immediatamente nella titolarità del ricevente ma se la condizione si avvera essa viene meno. Invece, in caso di conto corrente bancario (v. 1852, 1857 c.c.), la clausola funziona quale condizione sospensiva: la banca non concede il credito al cliente finché non consegue dal terzo la somma.
(4)
Il ricevente, quindi, può scegliere di agire contro il terzo per soddisfare il credito ovvero, anche senza intraprendere tale via, cancellare egli stesso il credito rimesso dalla controparte ritrasferendolo a quest’ultima.