Art. 184 – Atti compiuti senza il necessario consenso

(1)Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.

L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno(2) dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma(3), il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 63 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

L’atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto un bene immobile o mobile registrato sarà annullabile mediante idonea azione da esercitarsi entro un anno dalla data della scoperta da parte del coniuge che non vi partecipò; allo stesso compete il potere di convalida.

(3)

Diversamente dal fondamentale ma più stringente art. 1153 del c.c., gli atti di disposizione aventi ad oggetto beni mobili pur non acquistati dall’effettivo titolare saranno validi ed efficaci (ma determineranno, come noto, un acquisto a titolo originario) obbligando solo il coniuge non partecipante a ricostituire la comunione o versare una somma equivalente al valore del bene.

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