Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d’uso(1), e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità(2).
Salvo patto contrario, i prelevamenti ed i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto 1834, comma 2.
Note
(1)
Cioè secondo gli usi seguiti di solito dalle banche.
(2)
L’ipotesi in questione si definisce apertura di credito in conto corrente ma le parti possono anche convenire una apertura di credito c.d. semplice, con la quale l’accreditato usa la somma un’unica volta, anche mediante più prelievi, senza ripristinarla.