Se per l’apertura di credito1842è data una garanzia reale o personale(1), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca(2).
Se la garanzia diviene insufficiente(3), la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante 1943. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere 1373, 1461 dal contratto 2743(4).
Note
(1)
Se viene concessa una garanzia si parla di apertura di credito garantito, in caso contrario di apertura di credito allo scoperto.
(2)
Poiché l’accreditato non diviene debitore al momento della conclusione del contratto bensì quando usufruisce della somma messa a disposizione, si tratta di garanzia prestata per un debito futuro e quindi, se ha natura personale, è soggetta alla disposizione dell’art. 1938 del c.c..
(3)
L’insufficienza deriva dal diminuire della garanzia: si pensi all’ipotesi in cui una serie di beni di un negozio, dati a pegno (2784 c.c.), rovini in un incendio ovvero a quella in cui il fideiussore (1936 c.c.) perda parte del proprio patrimonio perché donato ad un terzo.
(4)
La scelta tra l’una e l’altra soluzione spetta alla banca, in considerazione della natura del debito, del diminuire della garanzia, delle prospettive di solvibilità che presenta il garantito ecc.