Art. 1845 – Recesso dal contratto

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa 1186(1).

Il recesso sospende immediatamente 1565 l’utilizzazione del credito(2), ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori(3).

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Note

(1)

Ad esempio, il venir meno o la diminuzione della garanzia in caso di apertura di credito garantita (1844 c.c.) ovvero la condotta dell’accreditato, come in caso di suo continuo ritardo nel versare il compenso alla banca.

(2)

Più precisamente, fa venir meno la disponibilità della somma.

(3)

Gli accessori sono costituiti dal compenso cui la banca ha diritto e dalle eventuali spese.

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