Art. 1851 – Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre(1), la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti(2). L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti 1846, 1848(3).

Note

(1)

Si tratta delle ipotesi in cui si ha un pegno c.d. irregolare (v. 1846 c.c.).

(2)

Cioè l’eccedenza rispetto al debito non soddisfatto.

(3)

Se al momento della scadenza il valore delle merci o dei titoli è inferiore, il debitore deve versare il conguaglio.

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