Art. 1852 – Disposizioni da parte del correntista

(1)Qualora il deposito 1834, l’apertura di credito 1842 o altre operazioni bancarie(2) siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito(3), salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Note

(1)

Il conto corrente bancario si distingue da quello ordinario (1823 ss. c.c.) soprattutto perchè il primo costituisce un modo di eseguire alcuni contratti bancari mentre il secondo rappresenta un vero e proprio contratto. Inoltre, le operazioni effettuate in conto corrente bancario differiscono da quelle effettuate nell’ordinario in quanto in quest’ultimo i crediti sono inesigibili e soggetti a compensazione alla chiusura, laddove nel primo essi sono esigibili a vista e si compensano quando i rapporti sono ancora in corso.

(2)

Tra le quali, l’anticipazione bancaria (v. 1846 c.c.).

(3)

Nello specifico, la possibilità di disporre delle somme si articola non solo nel diritto di prelevarle ed utilizzarle direttamente da parte del correntista ma anche in altre facoltà, come ad esempio quella di incaricare la banca di effettuare pagamenti e riscossioni per suo conto. In particolare, la facoltà di eseguire pagamenti può essere connessa alla convenzione di assegno tra la banca ed il correntista, in base alla quale la banca paga una somma ai terzi che presentano un assegno. Di conseguenza, quando vengono effettuate operazioni in conto corrente bancario si configura un contratto misto nel quale si inserisce anche il mandato (v. 1856, 1703 c.c.).

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