Art. 186 – Obblighi gravanti sui beni della comunione

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto(1);

b) di tutti i carichi dell’amministrazione(2);

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli 147 e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente(3), nell’interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi 192.

Note

(1)

In questa prima categoria si suol ricomprendere ogni debito inerente ai beni comuni, sicuramente se già esistente al momento dell’acquisto del bene comune (ad es. le ipoteche iscritte sugli immobili prima dell’acquisto), secondo parte della dottrina anche riguardante tutti i pesi ed oneri costituiti successivamente al momento dell’acquisto.

(2)

In tale categoria rientrano i debiti sorti successivamente all’acquisto dei beni comuni, e concernenti l’amministrazione (ossia le spese di gestione) degli stessi. Per tali debiti risponderanno i beni della comunione, salva l’applicazione dell’art. 190 del c.c..

(3)

Se l’obbligazione è stata contratta separatamente, non si configurerà una responsabilità solidale, bensì sussidiaria (nei limiti di quanto precisato dal successivo art. 190 del c.c.), dovendosi considerare la stessa come strumento mediato di attuazione del dovere di contribuzione di cui all’art. 143 del c.c. (precisamente al co. III), e comunque salvo il ragionevole affidamento del terzo (Cass. 3471/2007, commentata anche in Famiglia e Diritto n. 6/2007).

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