Art. 1866 – Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione(1) della rendita annua sulla base dell’interesse legale 1284.

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali(2).

Note

(1)

La somma liquidata al creditore, quindi, corrisponde al capitale prodotto dalla rendita.

(2)

Si veda il R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, conv. in L. 11 giugno 1925, n. 998; il R.D. 7 febbraio 1926, n. 426 (sulla affrancazione dei canoni, censi e altre prestazioni perpetue); la L. 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni perpetue).

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